Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
Art. 2.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice
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Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali; 2) case di reclusione, per l'esecuzione
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Gli istituti per adulti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria si distinguono in: 1) istituti di custodia preventiva; 2) istituti per
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Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie: 1) teoria e pratica del servizio sociale; 2) psicologia; 3) nozioni
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La cassa è amministrata da un consiglio composto: 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente; 2) da un
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dell'articolo 2.
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Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso: 1) quando è prescritto per ragioni sanitarie; 2) durante l'esecuzione della sanzione
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ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia; 2) al magistrato di sorveglianza; 3
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Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni: 1) richiamo del direttore; 2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla
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provvede: 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547; 2) con lo stanziamento annuale
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consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale; 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei